Nessun risarcimento al pedone distratto

Chi cade in una buca presente su un marciapiede ha diritto al risarcimento del danno da parte del Comune! Se poi la buca era molto grande, la responsabilità del Comune sarà ancora più evidente!

Ma è proprio così? Non proprio…

Sono ormai molti anni che la giurisprudenza sottolinea l’importanza della condotta del soggetto danneggiato, evidenziando l’assoluta necessità che tutti quanti noi, quando ci muoviamo nelle nostre città, ci comportiamo con un ragionevole grado di prudenza ed attenzione.

L’ultimo esempio è rappresentato da un’ordinanza della Corte di Cassazione del dicembre scorso (n.33724/19), ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di risarcimento formulata da una donna caduta su un marciapiede a Como.

La signora aveva evidenziato le notevoli sconnessioni del marciapiede e richiamato la responsabilità oggettiva dal Comune.

La Cassazione, però, ha respinto la domanda, affermando, anzi riaffermando che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola”.

Tradotto: se il dissesto della strada era evidente e se il pedone poteva evitare la caduta prestando attenzione e muovendosi con prudenza, la responsabilità del Comune si riduce, fino a scomparire del tutto nei casi di più grave imprudenza o distrazione del soggetto danneggiato.

In conclusione, tutti quanti noi siamo tenuti a guardare dove mettiamo i piedi ed a prestare attenzione per evitare di cadere a terra, perché, qualora fosse dimostrato che con un po’ di prudenza non ci sarebbe stata nessuna caduta, non sarebbe possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Avv. Mauro Sbaraglia