Niente taratura per le apparecchiature che rilevano il passaggio con il semaforo rosso

Nei mesi scorsi mi è capitato più volte di richiamare alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno sancito l’obbligo della P.A. di controllare periodicamente le apparecchiature utilizzate per rilevare il rispetto dei limiti di velocità.

Domanda: quest’obbligo di taratura periodica vale anche per le apparecchiature che rilevano il passaggio con semaforo rosso?

Secondo la Cassazione, la risposta è no.

Il mese scorso la Corte si è pronunciata (ordinanza n.31818/19) sul ricorso di un automobilista calabrese, che aveva contestato una multa per transito con semaforo rosso, sostenendo che nel verbale che gli era stato notificato non era indicato se e quando l’apparecchiatura fosse stata controllata.

La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che “con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione devono contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento”.

In altre parole, la multa comminata per transito con semaforo rosso è perfettamente legittima fino a quando l’automobilista non dimostri un difetto di funzionamento dell’apparecchiatura.

Peraltro, sempre ad avviso della Corte, la prova del difetto di funzionamento deve essere rigorosa, “non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 del predetto codice”.

Non basta dunque che l’automobilista ipotizzi genericamente un difetto di funzionamento: serve una prova oggettiva.

Avv. Mauro Sbaraglia