Affidamento condiviso e collocamento del minore presso un genitore

Dell’affidamento condiviso ho già scritto in passato, ma, visto che è un argomento sempre molto attuale, vale la pena tornarci su.

Del resto, la concreta attuazione dell’affidamento condiviso causa spesso tensioni e discussioni fra i genitori, tensioni e discussioni che molte volte traggono origine da un fraintendimento: l’idea che affidamento condiviso voglia dire che il minore deve stare con entrambi i genitori per periodi di tempo identici.

Non è così.

Con l’ordinanza n.24937/19 del 7 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore”.

Può dunque accadere – anzi accade molto spesso – che, pur disponendo l’affidamento condiviso dei figli, il Tribunale “collochi” questi ultimi presso uno dei due genitori, prevedendo un regime di frequentazione per l’altro genitore.

Ciò accade ogni qual volta il Giudice ritenga, ovviamente sulla base dell’istruttoria espletata, che ciò risponda meglio all’interesse dei minori.

Del resto, come sempre accade quando sono coinvolti dei minori, l’interesse dei figli deve prevalere, anche a scapito di quello dei genitori.

È per questo motivo che la Cassazione, nell’ordinanza che ho citato poco fa, ha respinto la domanda di un padre di ampliare il suo diritto di visita dei figli. Il regime proposto dal padre, infatti, avrebbe consentito a quest’ultimo di vedere più spesso il figlio, ma avrebbe sacrificato le esigenze di serenità e stabilità del minore (“l’ampliamento dell’esercizio del diritto di visita proposto dal padre darebbe luogo ad un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilità e serenità che devono necessariamente connotare la quotidianità del minore”).

Il Giudice, dunque, deve cercare di trovare il giusto contemperamento tra l’interesse del minore di vedere entrambi i genitori e mantenere con entrambi rapporti stabili e continuativi e l’interesse dello stesso minore di vivere serenamente, senza essere sballottolato da una casa all’altra.

Il compito non è semplice e non sempre i Tribunali riescono a trovare il giusto punto di equilibrio, ma l’obiettivo è quello di tutelare e salvaguardare i minori.

Avv. Mauro Sbaraglia