Il diritto del cliente di richiedere alla banca copia della documentazione

Sarebbe sempre buona norma conservare le ricevute delle operazioni bancarie; capita però a tutti di perdere o gettare i documenti più vecchi. A distanza di anni, però, potrebbe essere necessario verificare se e quando è stata eseguita una certa operazione e, in questi casi, non avere la ricevuta rilasciata a suo tempo dalla banca potrebbe essere un problema.

Ma, in realtà, non è un problema insormontabile.

L’art. 119, comma 4, T.U.B. prevede infatti che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Si tratta, com’è evidente, di una norma di tutela del cliente (ed eventualmente dei suoi eredi), che consente di recuperare in tempi relativamente brevi e con costi modesti tutta la documentazione della quale si ha bisogno.

La settimana scorsa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14231/19, ha peraltro precisato che “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […] si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi”.

Ciò significa che, da un lato, il cliente non deve dare una motivazione o una giustificazione della sua richiesta e, dall’altro lato, la banca non può negare il rilascio delle copie richieste.

Di fronte ad un espresso diniego o all’inerzia dell’istituto di credito, il cliente potrà chiedere al Giudice di ordinare alla banca la consegna della documentazione.

Avv. Mauro Sbaraglia