La procedura di separazione e divorzio in Comune

L’art. 12 del d.l. n.132/14 ha introdotto un’importante novità, che ancora oggi pochi conoscono.

Si tratta della possibilità, in alcuni casi specifici, di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in Comune, senza “passare” in Tribunale.

Vediamo come funziona e quali sono i casi nei quali è possibile scegliere questa strada.

Innanzi tutto, la procedura può essere attivata nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune nel quale è trascritto l’atto di matrimonio.

Non si può utilizzare questa procedura quando ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

I coniugi devono presentare all’ufficiale dello stato civile competente una domanda, con la quale dichiarano di volersi separare, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Alla domanda devono essere allegate:

  1. una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con il provvedimento di omologazione (in caso di modifica delle condizioni di separazione o in caso di divorzio);
  2. una copia autentica della sentenza di divorzio (in caso di modifica delle condizioni di divorzio);
  3. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza di figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave;
  4. una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che indichi il luogo e la data del matrimonio.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (pagamento di somme di denaro “una tantum”, assegnazione della casa coniugale, ecc.).

L’atto che contiene l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. Nei soli casi di separazione e divorzio, l’ufficiale dello stato civile invita i coniugi a comparire di nuovo di fronte a lui, non prima di trenta giorni dalla presentazione della domanda, per la conferma dell’accordo; la mancata comparizione dei coniugi a tale seconda convocazione fa decadere la domanda.

I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, ma non è obbligatorio.

Concludendo, i vantaggi di questa procedura sono evidenti: si ottiene un provvedimento assolutamente equivalente a quello emesso da un Tribunale, ma in tempi certamente più brevi.

Come abbiamo visto, non sempre è possibile percorrere questa strada, ma nei casi di separazioni e divorzi più “semplici” può essere una buona soluzione.

Avv. Mauro Sbaraglia