La manutenzione delle strade e la responsabilità della P.A. in caso di incidenti

La P.A. o comunque chiunque gestisca una strada ha l’obbligo di curarne la manutenzione; naturalmente, ciò vale non solo per il manto stradale, ma anche per quelle strutture per così dire accessorie, come ad esempio i guardrail.

Pertanto, in caso di incidente stradale, un eventuale difetto di manutenzione della strada (intesa, come detto, in senso lato) fa sorgere una responsabilità dell’ente.

Secondo la Cassazione, quest’obbigo è talmente forte che addirittura “la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma […] non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, […] se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa […] può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)”.

In altre parole, anche in mancanza di norme che prevedano la realizzazione di specifiche misure di sicurezza, l’ente è comunque tenuto ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire la sicurezza degli automobilisti, in applicazione delle “regole generali di prudenza e di perizia.

L’obbligo di garantire la sicurezza vale sempre, non solo quindi nel momento in cui una strada viene realizzata, ma anche negli anni successivi, dal momento che l’ente deve verificare periodicamente lo stato di manutenzione e, se necessario, intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Cosa accade invece se l’incidente è causato dalla condotta avventata dell’automobilista? Viene meno la responsabilità dell’ente che gestisce la strada?

Ove sia accertato che la strada o le barriere laterali non fossero in uno stato idoneo, la responsabilità dell’ente permane.

Mi spiego meglio.

La settimana scorsa la Cassazione ha affrontato il caso di un incidente nel quale un automobilista, a causa dell’alta velocità, aveva perso il controllo della sua auto e, dopo aver distrutto il guardrail, era finito in un burrone.

La Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non viene meno, perché nel corso del giudizio era stato accertato che, se il guardrail fosse stato realizzato e manutenuto correttamente, non avrebbe ceduto ed avrebbe evitato che l’auto finisse nel burrone. Tuttavia, vista la condotta dell’automobilista e la sua concorrente responsabilità, la percentuale di responsabilità dell’ente è stata parzialmente ridotta.

Avv. Mauro Sbaraglia