Incidenti stradali e concorso di colpa

In caso di sinistro stradale, la legge prevede, com’è ovvio, che il responsabile “è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054, comma 1, c.c.).

Cosa succede, invece, quando non è possibile individuare con certezza il responsabile dell’accaduto?

In questo caso si applica il comma 2 dell’art. 2054 c.c., riguardante il cd. concorso di colpa: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.

In altre parole, a meno che non venga accertata l’esclusiva responsabilità di uno dei veicoli coinvolti, si presume che l’incidente sia stato causato da tutti i veicoli.

La Corte di Cassazione ha però ribadito più volte, anche di recente:

  • la natura sussidiaria del concorso di colpa (vale a dire che si applica il concorso solo quando non sia possibile in alcun modo ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e quindi attribuire le responsabilità ai mezzi coinvolti);
  • l’accertamento della responsabilità di un soggetto, non sottrae il Giudice all’obbligo di verificare le condotte degli altri soggetti.

Mi spiego meglio.

In un’ordinanza di qualche mese fa (n.3696/18), la Cassazione ha accolto il ricorso di un motociclista proprio perché la Corte di Appello non aveva valutato correttamente le condotte di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e si era limitata ad attribuire la responsabilità dell’incidente al motociclista che non aveva dato la precedenza ad un incrocio.

La Cassazione, invece, dopo aver ribadito che “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 co 2 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro”, ha poi precisato che “l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare […] il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente“.

In conclusione, il concorso di colpa si applica solo quando il Giudice, ricostruite con cura le condotte di tutti i soggetti coinvolti in un incidente, non sia in grado di attribuire con certezza la responsabilità ad uno dei essi.

Avv. Mauro Sbaraglia