Smarrimento della cartella clinica: è responsabile il medico o la struttura sanitaria?

Nella cause di responsabilità medica la cartella clinica costituisce un documento fondamentale, perché essa consente di comprendere quali diagnosi, cure e terapie siano state effettuate e dunque di valutare eventuali errori o inadempimenti.

Ma cosa succede se la cartella clinica è incompleta o se addirittura viene smarrita?

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con un’ordinanza pubblicata a luglio (ordinanza Cassazione 18567_18).

Innanzi tutto, è bene precisare che lo smarrimento o l’incompletezza della cartella non può in alcun modo pregiudicare il paziente; questi, infatti, non ha accesso diretto alla cartella e dunque non deve subire alcun danno da una carenza documentale a lui non imputabile.

È così anche per i medici? Non sempre.

Per comprendere il problema è infatti necessario tenere bene a mente alcuni dati:

  1. ai sensi dell’art. 7 DPR n.128/69, durante il ricovero del paziente è il medico (o meglio il primario) il responsabile della tenuta e della conservazione della cartella clinica e questa responsabilità perdura fino a quando la cartella non sia consegnata all’archivio centrale;
  2. quando la cartella viene consegnata all’archivio la responsabilità della conservazione si trasferisce alla struttura sanitaria;
  3. l’obbligo di conservazione della cartella clinica è illimitato nel tempo.

Pertanto, lo smarrimento della cartella sarà addebitabile al medico o alla struttura sanitaria a seconda che esso si sia verificato durante il ricovero o successivamente.

Ma questo significa che in caso di smarrimento della cartella dopo il ricovero il medico non potrà mai essere condannato? Niente affatto.

La Cassazione ritiene infatti che, anche se la responsabilità dello smarrimento della cartella sia addebitabile esclusivamente alla struttura sanitaria, il medico debba comunque attivarsi per richiedere copia dell’eventuale documentazione disponibile e prendere posizione sugli addebiti che gli sono rivolti; questo perché il Giudice può sempre e comunque desumere dai documenti forniti dalle parti elementi idonei a giustificare la condanna del medico (e/o della struttura sanitaria).

Avv. Mauro Sbaraglia