Cosa si può fare se la multa è sbagliata

Ogni tanto capita che un cliente mi contatti per impugnare una multa, sostenendo che il verbale che gli è stato notificato sia sbagliato: “non è vero che mi trovavo in quel luogo”, “non è vero che stavo parlando al cellulare” ecc.

Cosa si può fare in questi casi? Basta impugnare il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di Pace?

No, una semplice impugnazione non è sufficiente.

Questo perché il verbale gode di fede privilegiata e quindi, per sconfessare quanto affermato dall’agente verbalizzante, occorre proporre la cd. querela di falso.

In parole povere, la legge ritiene che gli accertamenti compiuti dall’agente siano più attendibili delle dichiarazioni del cittadino; quest’ultimo, dunque, per contrastare quegli accertamenti deve avviare un subprocedimento, denominato querela di falso (a dispetto del nome, non si tratta di un procedimento penale, ma civile), volto a provare l’erroneità dell’accertamento contenuto nel verbale.

La Corte di Cassazione dice che la querela di falso ha ad oggetto l’esame “di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti” (Cass. civ., sez. un., 24-07-2009, n. 17355.).

Pertanto, se ad esempio si vuole contestare una multa per divieto di sosta, perché l’auto si trovava altrove, non ci si può limitare ad impugnare il verbale, ma occorre promuovere anche una querela di falso per provare che l’agente ha commesso un errore.

Questa è la regola; ci sono però delle eccezioni.

La giurisprudenza ritiene che la querela di falso non sia necessaria e che basti una “semplice” impugnazione del verbale quando vengono contestate le “circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva” (Cass. civ., sez. un., 24-07-2009, n. 17355.).

Tradotto: se ci sono circostanze che l’agente non ha accertato personalmente, ma gli sono state riferite da altri, oppure se il verbale presenta oggettivamente una contraddittorietà, la querela di falso non è necessaria.

Avv. Mauro Sbaraglia