Il risarcimento del danno in caso di occupazione senza titolo di un immobile

Molti di coloro che hanno dato in locazione un immobile hanno dovuto fare i conti con il ritardo con il quale il conduttore glielo ha riconsegnato. Non sempre, infatti, il locatario è puntuale nel liberare l’appartamento (o il locale commerciale) e nel riconsegnarlo al proprietario.

In questi casi di cd. occupazione senza titolo il locatore può richiedere ed ottenere un risarcimento del danno patito. Ma il risarcimento è sempre dovuto?

Sul punto, le sentenze dei Tribunali e della Corte di Cassazione non sono state affatto omogenee. Infatti, ci sono state pronunce secondo le quali il risarcimento è dovuto sempre, perché il ritardo nella riconsegna dell’immobile produce di per sé un danno al proprietario, e pronunce più severe, che hanno ridotto i margini per la liquidazione del risarcimento.

Ebbene, questo secondo e più restrittivo orientamento sembra al momento prevalente.

Nello scorso  mese di maggio la Corte di Cassazione si è infatti espressa con la sentenza n.13071/18, nella quale, dopo aver ripercorso ed esaminato i vari orientamenti, la Corte ha deciso di adottare quello più severo.

In particolare, la Cassazione ha affermato che il risarcimento non sussiste di per sé, per il solo fatto che l’immobile sia stato riconsegnato in ritardo, perché può anche accadere che il proprietario, una volta rientrato in possesso del bene, lo tenga inutilizzato.

Secondo la Corte, dunque, il risarcimento è dovuto solamente se il proprietario sia in grado di provare di aver effettivamente subito un danno a causa del ritardo con il quale gli stato riconsegnato l’immobile, “per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli”.

In altre parole, chi vuole ottenere un risarcimento deve essere in grado di provare che se fosse rientrato in possesso del bene tempestivamente non avrebbe perso occasioni di guadagno (grazie ad una nuova locazione, alla vendita ecc.) o comunque che avrebbe “messo a reddito” il bene; se questa prova non viene offerta, il risarcimento non può essere accordato.

Avv. Mauro Sbaraglia