Divorzio: chi ha diritto al mantenimento?

La Corte di Cassazione, con l’ormai famosa sentenza n.11504/17, ha rivoluzionato l’interpretazione dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio (ma non in caso di separazione).

In estrema sintesi, la Corte ha affermato che prima di riconoscere l’assegno il Giudice deve fare alcune valutazioni, che possono essere suddivise in due fasi:

  • prima fase: il Giudice deve decidere se l’assegno sia dovuto, valutando se il soggetto che lo richiede disponga o meno di “mezzi adeguati” e sia o meno in grado di “procurarseli per ragione obiettive”; per fare ciò il Giudice deve considerare di quali redditi disponga il soggetto, se egli abbia beni mobili e/o immobili e se abbia capacità e possibilità di lavorare;
  • seconda fase (che avrà luogo solo se la prima fase si concluderà con l’affermazione che l’assegno è dovuto): il Giudice deve quantificare l’assegno, tenendo conto degli elementi indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio e dunque “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi”, valutando “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

La rivoluzione sta nel fatto che prima di questa sentenza l’assegno divorzile era in buona sostanza riconosciuto e quantificato sulla base di un unico parametro: il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Un soggetto con un lavoro stabile e la proprietà di beni immobili poteva comunque ottenere l’assegno se da solo non era in grado di raggiungere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Ora non è più così.

Oggi un soggetto economicamente indipendente non può avere l’assegno di mantenimento, anche se ciò determina una drastica riduzione del suo tenore di vita.

Nei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza della Cassazione i Tribunali si sono sostanzialmente adeguati al nuovo indirizzo e la stessa Cassazione ha ribadito il suo orientamento. Ad esempio, con l’ordinanza n.25697/17, pubblicata nello scorso mese di ottobre, la Cassazione ha ribadito che l’assegno divorzile può essere riconosciuto solo se il soggetto che lo richiede provi di essersi seriamente attivato per trovare un impiego; se tale serio impegno non viene provato, l’assegno divorzile non può essere accordato.

Nella vicenda oggetto di causa la Cassazione ha ritrasmesso il fascicolo alla Corte d’Appello, affinché quest’ultima valuti nuovamente se concedere o meno l’assegno, “tenuto conto della capacità lavorativa della controricorrente e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi”.

Tradotto: un soggetto che sia in grado di lavorare e che abbia rifiutato delle offerte di lavoro non può pretendere un assegno di mantenimento dall’ex coniuge.

La nuova interpretazione della Cassazione ha dato luogo ad una vivace discussione e naturalmente non sono mancate le polemiche.

Si è detto, ad esempio, che essa pregiudica quei soggetti (per lo più le donne) che hanno rinunciato ad opportunità lavorative per non compromettere il matrimonio.

Questa obiezione merita certamente il massimo rispetto, perché esistono certamente dei coniugi che, dando priorità al matrimonio ed alla famiglia, hanno rinunciato a realizzarsi da un punto di vista lavorativo ed economico.

Tuttavia, non può nemmeno tacersi che l’interpretazione precedente poteva dar luogo a situazioni molto discutibili; chi nel corso del matrimonio aveva goduto di un tenore di vita elevato (anche senza aver contribuito a creare quel tenore) poteva continuare a beneficiare di una sorta di vitalizio, senza doversi preoccupare di cercare un lavoro e vivendo così in uno stato – comodo, ma anche un po’ mortificante – di perenne mantenuto.

Ma allora chi ha ragione?

Non credo che non esista una risposta valida sempre e comunque; a mio avviso, è opportuno che i nuovi criteri interpretativi siano applicati, come sempre deve accadere, tenendo conto delle peculiarità di ogni caso.

I Giudici dovranno dunque valutare con attenzione se uno dei due coniugi abbia davvero sacrificato la propria vita lavorativa nell’interesse del matrimonio e gli avvocati dovranno essere bravi ad offrire ai Tribunali le prove di questo “sacrificio”; a tal proposito, però, non si può non rilevare che il compito degli avvocati sarà molto complesso, perché la prova della rinuncia ad un lavoro e delle opportunità che quel lavoro avrebbe garantito sarà davvero molto difficile da raggiungere, soprattutto a distanza di anni.

Avv. Mauro Sbaraglia