Le donazioni fatte con bonifico sono nulle

I regali di piccole somme di denaro sono quelle operazioni che il codice civile definisce donazioni di modico valore; esse non soggette a particolari forme e quindi in genere non creano problemi.

Ma cosa succede se le donazioni hanno ad oggetto somme di denaro consistenti e vengono eseguite con bonifici bancari?

Nei mesi scorsi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su una vicenda che riguardava un consistente trasferimento di strumenti finanziari eseguito con una semplice operazione bancaria (sentenza Cassazione SSUU 18725_17). Ebbene, la Cassazione ha affermato il principio – applicabile anche ai bonifici – che un’operazione di questo tipo è una vera e propria donazione e che pertanto essa è nulla, in quanto non eseguita con un atto pubblico.

Cerchiamo di comprendere la motivazione alla base di questa pronuncia.

Nel nostro ordinamento esistono le donazioni dirette o tipiche e le donazioni indirette.

Le prime, dice l’art. 769 c.c., sono contratti con i quali, “per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Le donazioni indirette, invece, sono atti con i quali l’arricchimento del beneficiario ed il conseguente impoverimento dell’altro soggetto avvengono in modo indiretto, per il tramite di atti che non determinano l’immediato trasferimento di un bene (alcuni esempi di donazione indiretta sono il pagamento di un debito altrui, la rinuncia ad un credito, la vendita di un bene ad una cifra irrisoria ecc.).

Ebbene, per le donazioni dirette il nostro ordinamento richiede una particolare forma; infatti, per evitare che il donante compia scelte inconsapevoli e frettolose, l’art. 782 c.c. prevede che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”.

Per le donazioni indirette, invece, l’obbligo di procedere con un atto notarile non esiste.

Tornando dunque al bonifico, bisogna capire se questa operazione debba qualificarsi come donazione diretta o indiretta e quindi se sia soggetta o meno alla forma dell’atto pubblico.

Chi sostiene che si tratti di una donazione indiretta sottolinea il fatto che non si è di fronte ad un atto bilaterale, ma trilaterale (quindi indiretto), perché nell’operazione è coinvolta, ed anzi ha un ruolo imprescindibile, la banca, che in effetti è il soggetto che esegue il bonifico.

Le Sezioni Unite, però, non sono di questo avviso.

Esse ritengono che questa tesi non sia condivisibile, perché la banca ha solo un ruolo esecutivo; essa si limita a dare esecuzione ad un ordine impartito da un suo cliente, ordine che peraltro la banca non può nemmeno rifiutarsi di eseguire.

Dunque, seppur formalmente trilaterale, il rapporto alla base del bonifico (o del trasferimento di titoli) è in realtà un rapporto bilaterale, tra il soggetto che esegue la donazione e quello che la riceve e dunque è a tutti gli effetti una donazione diretta.

Se però l’operazione è una vera e propria donazione, essa deve essere eseguita nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 782 c.c. e quindi con un atto notarile.

Una semplice operazione bancaria non è sufficiente e dunque la donazione eseguita con un bonifico, a meno che non sia di modico valore, è nulla.

Questo, dunque, il principio enunciato dalle Sezioni Unite: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

Se quindi abbiamo eseguito o ricevuto una donazione con un bonifico dobbiamo preoccuparci?

In realtà, dobbiamo preoccuparci solo se c’è un soggetto che potrebbe avere interesse a contestare quella operazione.

I casi più frequenti riguardano gli eredi che vogliono far dichiarare nulle le donazioni eseguite dal loro familiare deceduto. Alla luce di questa sentenza delle Sezioni Unite, se la donazione ha un valore consistente ed è stata eseguita con un’operazione bancaria, le probabilità che essa sia dichiarata nulla sono molto elevate.

Avv. Mauro Sbaraglia