Il condomino che si distacca dall’impianto centralizzato deve continuare a contribuire alle spese di manutenzione

Fino a qualche anno fa tutti i condomini avevano impianti di riscaldamento ed idrici centralizzati e dal momento che tutti gli appartamenti beneficiavano di tali impianti, non c’erano dubbi sul fatto che tutti dovessero contribuire alle spese di manutenzione.

Negli ultimi anni, però, molti hanno deciso di realizzare nei propri appartamenti degli impianti autonomi, distaccandosi da quelli centralizzati.

Questo ha fatto sorgere dubbi sulla ripartizione delle spese condominiali di manutenzione; ci si è chiesti, infatti, se i condomini “separatisti”, non beneficiando degli impianti centralizzati, fossero comunque tenuti a contribuire alla loro manutenzione.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul punto e lo ha fatto anche di recente, con un’ordinanza dello scorso novembre (ordinanza Cassazione 28616_17), che ribadisce principi già noti, ma sempre interessanti.

In relazione ad una vicenda che riguardava il distacco di un condomino dall’impianto idrico condominiale (ma il principio vale anche per il distacco dall’impianto di riscaldamento), la Corte ha affermato che tale distacco, a meno che non sia diversamente stabilito dal regolamento di condominio, comporta “il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione”.

Pertanto, i condomini che effettuano il distacco devono naturalmente essere esclusi dal pagamento delle spese riguardanti i consumi, ma devono invece continuare a contribuire alle spese di manutenzione, anche perché, dice la Corte, in futuro essi potrebbero “tornare a riutilizzare l’impianto condominiale, ragione per la quale essi sono comunque tenuti a contribuire alla sua conservazione”.

Come detto, questi principi riguardano anche i casi di distacco dall’impianto di riscaldamento; del resto, è la stessa Corte a richiamare nella sua motivazione alcune sue precedenti pronunce, tra le quali la sentenza n.19893/11, relativa per l’appunto al distacco dall’impianto di riscaldamento, nella quale si legge che “il condomino (…) può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini (…) fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto”.

In conclusione, dunque, in caso di distacco di un condomino dall’impianto centralizzato:

  • solo i condomini che beneficiano dell’impianto devono pagare le spese relative ai consumi;
  • tutti i condomini devono invece contribuire alle spese di manutenzione.

Avv. Mauro Sbaraglia