I due requisiti per ottenere il 40% del TFR dell’ex coniuge

Qualche settimana fa quasi tutti i giornali hanno parlato di una sentenza del Tribunale di Torino, grazie alla quale una signora ha ottenuto il 40% del TFR dell’ex marito.

Al di là di qualche peculiarità del caso, come ad esempio il lungo lasso di tempo intercorso tra la sentenza di divorzio e quella che ha riconosciuto alla signora la quota del TFR, la vicenda probabilmente non meritava tanto clamore, per la semplice ragione che il Tribunale non ha fatto altro che applicare una norma che esiste dal lontano 1987.

Infatti, l’art. 12 bis della legge n.898/70 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, meglio nota come legge sul divorzio) individua chiaramente i due requisiti necessari per ottenere una quota del TFR dell’ex coniuge:

  1. il soggetto che richiede la quota del TFR non deve essersi sposato nuovamente;
  2. il soggetto deve essere titolare di un assegno divorzile.

Se sussistono entrambi i requisiti, si ha diritto ad ottenere una quota del TFR, anche se quest’ultimo è maturato dopo la pubblicazione della sentenza che ha dichiarato il divorzio.

In altre parole, come è avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Torino, è irrilevante che il TFR sia maturato e sia stato erogato a distanza di anni dal divorzio, quello che conta è che sussistano entrambi i requisiti.

Qual è la percentuale del TFR alla quale si ha diritto?

L’art. 12 bis prevede una percentuale fissa, “pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Dunque, da un lato, il Tribunale non ha alcun potere di determinare la quota assegnata al soggetto richiedente (se il Tribunale ritiene che sussistano i due requisiti, deve assegnare il 40%, altrimenti non deve assegnare nulla); dall’altro lato, il Tribunale deve calcolare tale percentuale in relazione al TFR maturato negli anni di matrimonio (dunque, il Tribunale non attribuisce il 40% dell’intero TFR, ma il 40% del TFR maturato negli anni di matrimonio).

Questa, in breve, è la disciplina dettata dall’art. 12 bis della legge n.898/70, una norma che molti ignorano, ma che invece, anche in considerazione dell’importanza degli importi a volte in gioco, è bene conoscere.

Avv. Mauro Sbaraglia