La comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis c.d.s. è obbligatoria anche in caso di ricorso?

Quando un automobilista riceve una multa per una violazione del codice della strada che comporta la decurtazione dei punti deve comunicare, ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s., “entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Cosa succede però se l’automobilista propone ricorso avverso il verbale? Il predetto termine di 60 giorni resta sospeso, in attesa dell’esito del ricorso, o continua a decorrere?

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 24 novembre scorso (ordinanza Cassazione 28136_17), ha risposto a queste domande, affermando che il termine di 60 giorni continua a decorrere, indipendentemente dalla proposizione del ricorso.

La tesi contraria si fondava sulla considerazione che la decurtazione dei punti costituisce una sanzione accessoria a quella principale e che pertanto, prima di comunicare i dati del conducente, sarebbe stato opportuno attendere l’esito dell’impugnazione del verbale principale:

  • in caso di rigetto del ricorso, sarebbe (ri)sorto l’obbligo di comunicazione dei dati;
  • in caso invece di accoglimento del ricorso, la comunicazione dei dati non avrebbe avuto più senso.

La Corte di Cassazione contesta fermamente questa tesi, svolgendo alcune brevi considerazioni, già presenti in un paio di pronunce del 2010:

  1. la condotta relativa all’infrazione originaria e quella concernente la comunicazione dei dati sono autonome, dal momento che diversi sono gli interessi tutelati;
  2. nel caso della comunicazione dei dati, l’interesse tutelato è quello “relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito”;
  3. pertanto, l’esito del ricorso avverso il verbale presupposto è irrilevante “e il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità”;
  4. ove trovasse accoglimento la tesi avversa, si produrrebbe un’eccessiva dilatazione dei tempi, con conseguente “obiettiva inesigibilità dell’informazione a distanza di mesi”.

In conclusione, dunque, quando riceviamo un verbale che comporta la decurtazione dei punti della patente e ci viene quindi richiesto di comunicare i dati del conducente, possiamo certamente proporre ricorso; dobbiamo però ricordare di effettuare ugualmente la tempestiva comunicazione dei dati prevista dall’art. 126 bis c.d.s., per non incorrere in un’altra infrazione, per la quale, peraltro, è prevista una sanzione molto salata, da € 286,00 ad € 1.143,00.

Avv. Mauro Sbaraglia