L’avvocato deve informare il cliente del rischio di soccombenza

Il Codice deontologico forense impone all’avvocato di svolgere la sua professione nel rispetto di alcuni principi fondamentali.

L’art. 9, ad esempio, prevede che “L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

L’art. 12 dispone invece che “L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale”.

Il rispetto di questi principi deve essere assicurato non solo durante lo svolgimento del vero e proprio incarico professionale, ma anche nella fase precedente, quella nella quale il professionista illustra le possibilità di successo di un’eventuale azione giudiziaria, i rischi di soccombenza e le possibili conseguenze dell’una e dell’altra ipotesi.

Dunque, come deve comportarsi l’avvocato se il cliente gli chiede di promuovere un giudizio che presenta un elevato rischio di soccombenza?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con un’ordinanza emessa lo scorso 13 settembre (ordinanza Cassazione 21173_17).

Questi i fatti: un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo ex cliente, che non aveva pagato la parcella; il cliente, dal canto suo, aveva proposto opposizione, lamentando che il legale non lo aveva avvertito che l’azione giudiziaria, promossa per il recupero di alcuni suoi crediti, era destinata sin dal principio al rigetto, dal momento che era maturata una decadenza, che rendeva tali crediti non più recuperabili.

Ebbene, la Cassazione ha accolto la domanda del cliente, richiamando un principio espresso in nella sentenza n.14597/04 e ritenuto ancora valido ovvero: “Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio”.

In altre parole, la Cassazione ritiene che, nel rispetto dei principi di buona fede e di diligenza, ai quali l’avvocato è tenuto a conformarsi, questi debba illustrare al cliente, “sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto”, i rischi e le eventuali criticità di un’azione giudiziaria, e, se necessario, debba sconsigliare e cercare di dissuadere il cliente dal promuovere o proseguire un’attività destinata a concludersi negativamente.

L’onere di provare tale attività informativa grava sul professionista; sarà dunque onere dell’avvocato quello di dimostrare di aver indicato tempestivamente ed esaustivamente al cliente i rischi di un’azione, con l’importante precisazione da parte della Cassazione che la semplice sottoscrizione della procura alle liti da parte del cliente non soddisfa affatto tale onere, dal momento che tale documento non è idoneo a provare se e quali informazioni siano state rese al cliente.

Pertanto, di fronte ad un cliente che richieda lo svolgimento di un’attività destinata all’insuccesso o che comunque presenta rischi di soccombenza, l’avvocato deve offrire al cliente, preferibilmente per iscritto, informazioni puntuali ed esaustive in ordine a tali rischi, in modo che il cliente possa decidere consapevolmente se conferire o meno l’incarico al legale.

Avv. Mauro Sbaraglia