Capita abbastanza frequentemente che il soggetto tenuto al versamento dell’assegno divorzile ometta di provvedere al pagamento oppure provveda con notevole ritardo, creando così non pochi disagi al coniuge beneficiario dell’assegno.
Per porre rimedio a questo problema e tutelare il coniuge creditore, l’art. 8 della legge n.898/70 prevede una particolare procedura, che consente di ottenere il pagamento dell’assegno direttamente dai “terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato” e, in particolare, dal datore di lavoro del soggetto obbligato.
La norma prevede i seguenti steps:
1. la costituzione in mora del coniuge obbligato con una lettera raccomandata a.r., con la quale gli viene assegnato un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento;
2. ove tale termine decorra inutilmente, la notifica al datore di lavoro (ovvero agli altri terzi sopra indicati) del provvedimento con il quale è stabilita l’entità dell’assegno divorzile, con l’invito a versare direttamente al coniuge beneficiario dell’assegno le somme dovute a quest’ultimo.
A quel punto il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento direttamente al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile; se anche il terzo omettesse di farlo, il coniuge creditore potrebbe agire direttamente nei suoi confronti per il pagamento di quanto dovutogli.
Può tuttavia accadere che lo stipendio (o le altre somme dovute periodicamente al coniuge obbligato) siano già state pignorate; in tal caso la legge dispone che sia il Giudice dell’Esecuzione a ripartire le somme tra il coniuge beneficiario dell’assegno ed i creditori del coniuge obbligato.
La legge, inoltre, pone un limite alla somma che può essere versata direttamente al coniuge; l’art. 8 prevede infatti che non possa essere versato al coniuge creditore più del 50% delle somme dovute al coniuge obbligato.
In conclusione, il vantaggio della procedura appena descritta è evidente: il coniuge creditore può ottenere l’esatto e puntuale versamento dell’assegno divorzile e, per di più, può ottenerlo in tempi brevi, dal momento che l’art. 8 della legge n.898/70 non richiede l’intervento del Giudice, come impone invece l’art. 156 c.c. in caso di separazione.
Avv. Mauro Sbaraglia