Affidamento dei figli: l’interesse dei minori prevale sugli accordi raggiunti dai genitori

Parlando di affidamento dei figli, ho più volte cercato di sottolineare che quando un Giudice deve pronunciarsi su questo aspetto deve tenere in considerazione un elemento fondamentale: l’interesse dei minori.

Un’ordinanza del 6 settembre scorso della Corte di Cassazione (ordinanza n.22411/19) esprime questo concetto molto chiaramente.

La Corte afferma che gli accordi intercorsi tra i genitori in merito all’affidamento dei figli minori ed al loro regime di frequentazione non sono mai vincolanti per il Giudice; quest’ultimo, infatti, è sempre tenuto a valutare se quegli accordi rispondano o meno all’interesse dei figli.

Secondo la Cassazione, sia in caso di separazione e divorzio, che in caso di figli di genitori non sposati, “il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall’articolo 155 c.c. ed oggi dall’articolo 337-ter, con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi”.

Pertanto, la circostanza che i genitori abbiano trovato un’intesa e la sottopongano di comune accordo al Giudice non vuol dire che quest’ultimo sia obbligato a recepirla.

Si potrebbe pensare che in questo modo sia consentita un’eccessiva interferenza del Tribunale, ma non è così.

I figli, pur essendo protagonisti (loro malgrado) della separazione o del divorzio, non sono parti del processo e non hanno quindi un avvocato che li difende; spetta dunque al Giudice il compito di garantire i loro interessi, anche perché può capitare che i genitori, in perfetta buona fede, stringano accordi che rispondono ai loro interessi, ma non a quelli dei minori.

Avv. Mauro Sbaraglia