Contratto di locazione ad uso abitativo: la successione in caso di separazione, divorzio ed altro

La legge prevede che in alcuni casi il contratto di locazione possa “trasferirsi” ad un soggetto diverso dall’originario conduttore. In linea di massima, ciò avviene in caso di morte del locatario oppure quando c’è una separazione o un divorzio.

Vediamo meglio le ipotesi previste dall’art. 6 della legge n.392/78.

Morte del conduttore

In caso di morte del conduttore, “gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.

La norma è molto chiara nell’individuare i soggetti che subentrano; l’unico aspetto al quale occorre fare attenzione è il richiamo alla convivenza.

La legge prevede infatti che subentrano nel contratto solo i soggetti “abitualmente conviventi” con il locatario deceduto; dunque, gli eredi che non convivevano con lui non possono subentrare.

Separazione e divorzio

I commi 2 e 3 dell’art. 6 prevedono che:

  • In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
  • In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto”.

Anche in questo caso la norma è chiara: in caso di separazione o divorzio, subentra il coniuge al quale sia stata assegnata l’abitazione.

Si noti bene che il coniuge assegnatario dell’immobile non risponde di eventuali morosità del “vecchio” conduttore; dunque, per il recupero di eventuali canoni non pagati, il locatore dovrà / potrà rivolgersi solo al vecchio conduttore.

Va inoltre segnalato che la Corte Costituzionale, equiparando la separazione di fatto alla separazione consensuale, ha esteso il diritto di succedere nel contratto di locazione anche ai casi di separazione di fatto, “se tra i due [coniugi] si sia così convenuto”.

Convivenza more uxorio

Da ultimo, cosa succede in caso di convivenza more uxorio? Il convivente può subentrare?

Inizialmente, la legge non ammetteva la successione del convivente more uxorio; successivamente è però intervenuta la Corte Costituzionale.

La Corte ha posto rimedio a questa mancanza, estendendo anche al convivente more uxorio il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

Avv. Mauro Sbaraglia