Morte del coniuge: il diritto dell’altro coniuge di continuare ad abitare nella casa familiare

In caso di morte di un coniuge, il nostro ordinamento prevede un’importante tutela per il coniuge superstite: il diritto di abitazione della casa familiare.

L’art. 540, comma 2, c.c. prevede infatti che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

Dunque, se l’abitazione è intestata al solo coniuge deceduto o ad entrambi i coniugi, il coniuge superstite ha diritto di continuare ad abitare nell’appartamento e di usare i mobili presenti all’interno dell’immobile.

Il diritto è valido anche se i due coniugi erano separati?

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.15277/19), la risposta è no.

Infatti, se è vero che la separazione (diversamente dal divorzio) non fa venir meno il matrimonio, è altresì vero che il presupposto del diritto di abitazione è l’esistenza di una “residenza familiare”.

Ebbene, secondo la Cassazione deve ritenersi che “in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi”.

In altre parole, se con la separazione è venuta meno la convivenza, è venuto meno anche il presupposto – l’esistenza di una residenza familiare – sul quale si basa il diritto previsto dall’art. 540 c.c.

Pertanto, il diritto di abitazione non sussiste quando i coniugi erano separati.

Avv. Mauro Sbaraglia