Pedone investito fuori dalle strisce pedonali: l’automobilista è responsabile?

Con una recentissima ordinanza del 28 gennaio scorso (ordinanza n.2241/19), la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione molto delicata: come si ripartisce la responsabilità in caso di investimento di un pedone che non ha attraversato sulle strisce pedonali?

La questione affrontata dalla Corte traeva orgine da un incidente occorso a Spoleto nell’ormai lontano 2008, incidente a seguito del quale una donna aveva purtroppo perso la vita.

Il problema consiste nell’applicare alcune norme, che sembrano confliggere tra loro:

  • l’art. 2054 c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;
  • l’art. 190 c.d.s., che prevede che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”;
  • l’art. 191 c.d.s., che prevede che “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.

La Cassazione precisa che è il Giudice di merito a dover valutare di volta in volta le responsabilità dei soggetti coinvolti, ma detta comunque delle linee guida per i Tribunali.

Nell’ordinanza si legge infatti che: “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.

In altri termini, il punto di partenza è la presunzione di colpa dell’automobilista: in caso di incidente, il Giudice deve presumere che responsabile dell’accaduto sia il conducente dell’auto.

Tuttavia, pur partendo da queste premesse, il Giudice deve poi accertare scrupolosamente, servendosi eventualmente anche di testimoni e c.t.u., la condotta del pedone e verificare quale incidenza essa abbia avuto nel causare il sinistro (ad es., è evidente che un pedone che abbia attraversato la strada correndo sia più responsabile di uno che invece lo abbia fatto con cautela).

Solo all’esito di questo complessivo esame delle condotte di tutti i soggetti coinvolti il Giudice può quantificare ed attribuire a ciascuno di essi le percentuali di responsabilità.

Avv. Mauro Sbaraglia